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Decreto Rilancio: ecco cosa cambia con ecobonus e sismabonus

Il nuovo super bonus sarà fruibile in veste di detrazione fiscale o sconto in fattura con cessione del credito all’impresa fornitrice o a banche e intermediari finanziari.

 

 

 

Ecco tutto quello che dobbiamo sapere sul nuovo Decreto Rilancio.

Ecobonus

decreto rilancio ecobonus ristrutturazione

Per usufruirne con l'aliquota del 110% sarà necessario eseguire riqualificazioni energetiche degli edifici:

  • Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda. Tale detrazione è calcolata su un tetto di spesa massimo di 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi – CAM (ex DM 11 ottobre 2017).

  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (anch’essi oggetto del superbonus 110%), o con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un tetto di spesa massimo di 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un tetto di spesa massimo di 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
L'Ecobonus al 110% sarà concesso a condizione che i lavori di efficientamento migliorino le prestazioni dell'edificio di almeno 2 classi energetiche, oppure che conseguano la classe energetica più alta (APE).

 

Superbonus edilizia

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L’aliquota al 110% si applica ad installazioni, anche se già agevolate dall'Ecobonus purchè la spesa rimang nei limiti citati sopra, di:

  • impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, fino ad un massimo di spesa di 48.000 euro e comunque fino a 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale e sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno dei maxi-interventi, e dei sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, alle stesse condizioni degli impianti solari fotovoltaici e comunque fino a 1.000 euro di spesa per ogni kWh di capacità di accumulo

  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, sempreché sia eseguita congiuntamente ad uno degli maxi-interventi.

Il superbonus 110% si applica agli interventi effettuati dai condomini, su singole unità adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, salvo quanto previsto al comma 11, dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati.

Sia gli interventi previsti dal Superbonus che quelli previsti dall'Ecobonus dovranno essere comunicati all'ENEA e dovranno essere accertati da un professionista abilitato che si occuperà della certificazione della bontà dell'intervento.


Sconto in fattura e cessione del credito

Per gli interventi beneficiari del nuovo superbonus 110% non solo la possibilità di detrazione fiscale: il contribuente potrà anche optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo come credito di imposta cedibile ad altri, comprese banche e intermediari finanziari, o per la trasformazione in un credito di imposta.

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